Per svolgere le sue funzioni, l’ONC si avvale anche, ai sensi dell’articolo 65 del Codice del Terzo Settore, dei propri uffici territoriali, gli OTC: Organismi territoriali di controllo. Privi di autonoma soggettività giuridica, gli OTC svolgono, nell’interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità del Codice del Terzo settore, dello Statuto e delle direttive dell’ONC.
I componenti degli OTC sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblica i decreti di nomina degli OTC sul proprio sito, alla pagina “pubblicità legale” (pubblicità legale_MLPS).
Al fine di rispettare i principi di prossimità, efficienza, economicità e salvaguardia del proprio equilibrio economico-finanziario, l’ONC definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell’esercizio delle proprie funzioni.
A seguito della rimodulazione degli ambiti territoriali operata dall’art. 18 del decreto legislativo 105/18, gli OTC istituiti dal CTS sono 15: